
COM. IT.ES.
(
Comitato degli Italiani all'Estero )
ELEZIONI
COMITES 2004
RISULTATI
DEFINITIVI – DATI LISTE
COMITES
DI AMSTERDAM
Lista
Unitaria Progressista VOTI
1266
Tricolore nel mondo VOTI 1215
Lista
Unitaria delle Associazioni della circoscrizione consolare
di Amsterdam VOTI 640
| Lista n.1
Lista Unitaria Progressista Totale voti di lista: 1266 Nr. Seggi assegnati: 5 Cognome Nome Nr. Voti di preferenza Eletto
|
Lista n.2
Tricolore nel mondo Totale voti di lista: 1215 Nr. Seggi assegnati: 5 Cognome Nome Nr. Voti di preferenza Eletto
|
Lista n.3
Lista Unitaria delle Associazioni della circoscrizione consolare di Amsterdam Totale voti di lista: 640 Nr. Seggi assegnati: 2 Cognome Nome Nr. Voti di preferenza Eletto
|
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I COMITES sono degli ORGANI RAPPRESENTATIVI eletti direttamente dagli italiani all'estero. Essi sono istituiti presso ciascun Ufficio consolare e presso le Agenzie consolari nella cui circoscrizione risiedono almeno 3000 cittadini italiani, ovvero presso la missione diplomatica se nel Paese non vi sono Uffici consolari di prima categoria.
Promuovono
in collaborazione con l'Autorita' Consolare, iniziative in tutti i settori attinenti alla vita sociale e culturale della comunita' italiana residente nella circoscrizione.
Esprimono
pareri,
proposte e raccomandazioni sulle iniziative che l'Autorita' Consolare vuole
intraprendere nei predetti settori e sulle richieste di contributo avanzate
da associazioni, sodalizi e comitati che svolgono attivita' a favore delle
nostre comunita'.
all'Autorita' Consolare le eventuali violazioni delle convenzioni e delle norme internazionali che riguardino i lavoratori italiani.
Collaborano
con l'Autorita' Consolare nella vigilanza e osservanza dei contratti di lavoro, sulle condizioni di sicurezza e di igiene dei luoghi di lavoro, sull'inserimento dei figli degli italiani nelle scuole, sull'effettiva attuazione delle iniziative del Paese ospitante dirette sia a una migliore integrazione che al mantenimento dei legami con l'Italia.
INFORMAZIONI
Le sedi
presso le quali rivolgersi per avere tutte le informazioni necessarie sono:
gli Uffici consolari, le Associazioni, i sodalizi e i comitati operanti
nella circoscrizione consolare.
Hanno diritto
al voto tutti i cittadini italiani che hanno raggiunto la maggiore eta',
sono residenti nella circoscrizione da almeno sei mesi e sono elettori
ai sensi della legge italiana.
Per facilitare
la partecipazione dei nostri connazionali alle elezioni e' previsto che
gli interessati possano dimostrare il possesso dei requisiti richiesti
tramite una apposita dichiarazione che potra' essere presentata sia al
Consolato 30 giorni precedenti la data delle elezioni, sia al Presidente
del seggio il giorno stesso delle votazioni.
COMPOSIZIONE DEL COMITATO
Il Comitato degli Italiani all'estero e' composto da: dodici membri per le comunita' fino a centomila connazionali; 18 membri per le comunita' con piu' di centomila connazionali. I componenti del Comitato restano in carica 5 anni e sono rieleggibili. Essi eleggono il Presidente, che ha la rappresentanza legale del Comitato e ne convoca le riunioni, ed un esecutivo che deve operare secondo le direttive del Comitato.
COME SI ELEGGE IL COMITATO
Il Comitato
viene eletto ogni 5 anni da tutti i cittadini italiani residenti nella
circoscrizione consolare che siano elettori in base alla legge italiana.
Per essere
eletti e' sufficiente aver risieduto nella circoscrizione consolare durante
i 6 mesi precedenti le elezioni e possedere i requisiti necessari per partecipare
alle consultazioni elettorali per la Camera dei Deputati d'Italia.
Il Consolato
o l'Ambasciata provvederanno d'ufficio ad iscrivere nell'elenco degli elettori
i cittadini italiani che risultino residenti nella circoscrizione in base
agli schedari consolari.
Norme relative alla disciplina dei Comitati degli Italiani all'Estero
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione dei Comitati degli italiani all'estero)
1. In ogni circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è istituito, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, un Comitato degli italiani all'estero (COMITES), di seguito denominato &laqno;Comitato».
2. Il Comitato è organo
di rappresentanza degli italiani all'estero nei rapporti con le rappresentanze
diplomatico-consolari.
3. In casi particolari, tenuto
conto delle dimensioni della circoscrizione consolare, della presenza di
consistenti nuclei di cittadini italiani e di cittadini stranieri di origine
italiana, e quando le condizioni locali lo richiedono, con decreto del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani
nel mondo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono istituiti,
anche su richiesta del Comitato in carica, più Comitati all'interno
della medesima circoscrizione consolare. Il decreto ministeriale, istitutivo
di più Comitati, delimita anche i rispettivi ambiti territoriali
di competenza.
4. La rappresentanza diplomatico
consolare italiana informa le autorità locali dell'istituzione
del Comitato e del tipo di attività svolta. Il Comitato, previa
intesa con le autorità consolari, può rappresentare istanze
della collettività italiana residente nella circoscrizione consolare
alle autorità e alle istituzioni locali, con esclusione delle questioni
che attengono ai rapporti tra Stati.
5. La rappresentanza diplomatico
consolare rende partecipe il Comitato degli incontri ufficiali con
le autorità locali sulle questioni di interesse della comunità
rappresentata, con esclusione di quelle che attengono ai rapporti tra Stati.
Art. 2.
(Compiti e funzioni del Comitato)
1. Ciascun Comitato, anche
attraverso studi e ricerche, contribuisce ad individuare le esigenze di
sviluppo sociale, culturale e civile della propria comunità di riferimento
e può presentare contributi alla rappresentanza diplomatico-consolare
utili alla definizione del quadro programmatico degli interventi nel Paese
in cui opera. A tale fine ciascun Comitato promuove, in collaborazione
con l'autorità consolare, con le regioni e con le autonomie locali,
nonchè con enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della
circoscrizione consolare, opportune iniziative nelle materie attinenti
alla vita sociale e culturale, con particolare riguardo alla partecipazione
dei giovani, alle pari opportunità, all'assistenza sociale e scolastica,
alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport e al tempo
libero della comunità italiana residente nella circoscrizione. Ciascun
Comitato opera per la realizzazione di tali iniziative.
2. Nell'ambito delle materie
di cui al comma 1, l'autorità consolare e il Comitato assicurano
un regolare flusso di informazioni circa le attività promosse nell'ambito
della circoscrizione consolare dallo Stato italiano, dalle regioni, dalle
province autonome e dagli altri enti territoriali italiani, nonchè
da altre istituzioni e organismi.
3. L'autorità consolare
e il Comitato indicono riunioni congiunte per l'esame di iniziative e progetti
specifici, ritenuti di particolare importanza per la comunità italiana.
4. Nel rispetto delle norme
previste dagli ordinamenti locali e delle norme di diritto internazionale
e comunitario, al fine di favorire l'integrazione dei cittadini italiani
nella società locale e di mantenere i loro legami con la realtà
politica e culturale italiana, nonchè per promuovere la diffusione
della storia, della tradizione e della lingua italiana, il Comitato:
a)
coopera con l'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli
interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare,
con particolare riguardo alla difesa dei diritti civili garantiti ai lavoratori
italiani dalle disposizioni legislative vigenti nei singoli Paesi;
b)
collabora con l'autorità consolare ai fini dell'osservanza dei contratti
di lavoro e dell'erogazione delle provvidenze accordate dai Paesi ove il
Comitato ha sede a favore dei cittadini italiani;
c)
segnala all'autorità consolare del Paese ove il Comitato ha sede
le eventuali violazioni di norme dell'ordinamento locale, internazionale
e comunitario che danneggiano cittadini italiani, eventualmente assumendo,
nei limiti consentiti dallo stesso ordinamento, autonome iniziative nei
confronti delle parti sociali. L'autorità consolare riferisce al
Comitato la natura e l'esito degli interventi esperiti a seguito di tali
segnalazioni;
d)
redige una relazione annuale sulle attività svolte, da allegare
al rendiconto consuntivo, e una relazione annuale programmatica, da allegare
al bilancio preventivo di cui all'articolo 3;
e)
esprime pareri sulle iniziative che l'autorità consolare intende
intraprendere nelle materie di cui al comma 1;
f)
formula proposte all'autorità consolare nell'ambito delle materie
di cui al comma 1, sia in fase di delibera di impegno di spesa che di programmazione
annuale;
g)
esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta, sulle
documentate richieste di contributo che enti e organismi associativi, che
svolgono attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative
a favore della collettività italiana, rivolgono al Governo, alle
regioni ed alle province autonome;
h)
esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta, sui contributi
accordati dalle amministrazioni dello Stato ai locali mezzi di informazione.
5. L'autorità consolare
e il Comitato ricevono periodicamente informazioni sulle linee generali
dell'attività svolta nella circoscrizione consolare dai patronati
di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, nel rispetto della normativa nazionale
e locale.
6. Il Comitato adotta un regolamento
interno che disciplina la propria organizzazione e le modalità di
funzionamento.
Art. 3.
(Bilancio del Comitato)
1. Il Comitato provvede al
proprio funzionamento e all'adempimento dei propri compiti con:
a)
le rendite dell'eventuale patrimonio;
b)
i finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli affari esteri;
c)
gli eventuali finanziamenti disposti da altre amministrazioni italiane;
d)
gli eventuali contributi disposti dai Paesi ove hanno sede i Comitati e
dai privati;
e)
il ricavato di attività e di manifestazioni varie.
2. I finanziamenti di cui
alla lettera b) del comma 1 sono erogati nei limiti dei complessivi stanziamenti
allo scopo iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.
3. Per essere ammesso a ricevere
il finanziamento statale di cui al comma 1, lettera b), il Comitato presenta
al Ministero degli affari esteri, tramite l'autorità consolare,
entro il 31 ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo delle spese da
sostenere per il proprio funzionamento nell'anno successivo, accompagnato
dalla richiesta di finanziamento.
4. Il Comitato, entro quarantacinque
giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo,
certificato da tre revisori dei conti, dei quali due designati dal Comitato
e uno dall'autorità consolare, scelti al di fuori del Comitato stesso.
5. Sulle richieste di finanziamento
il Ministero degli affari esteri decide, entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio dello
Stato, con decreto che viene portato a conoscenza del Comitato, per il
tramite dell'autorità consolare competente.
6. In presenza dei presupposti
di cui al comma 3, i finanziamenti sono erogati entro il primo quadrimestre
dell'anno. Essi sono determinati in misura adeguata ad assicurare la funzionalità
dei servizi, sulla base di criteri che tengano conto del numero dei componenti
il Comitato, della consistenza numerica delle comunità italiane,
dell'estensione territoriale in cui agisce il Comitato, nonchè della
realtà socio economica del Paese in cui il Comitato opera.
7. I libri contabili e la
relativa documentazione amministrativa di giustificazione, concernenti
l'impiego dei finanziamenti disposti dal Ministero degli affari esteri
e dagli enti pubblici italiani, sono tenuti a disposizione della competente
autorità consolare, per eventuali verifiche.
8. Nel caso di avvicendamento
nelle cariche del Comitato, tutta la documentazione contabile e amministrativa
è consegnata entro dieci giorni da parte di colui che cessa dalla
carica al nuovo titolare.
9. I bilanci del Comitato
sono pubblici.
10. Per l'attuazione del presente
articolo è autorizzata la spesa di 2.274.995 euro annui a decorrere
dal 2003.
Art. 4.
(Sede e segreteria)
1. L'autorità consolare
collabora con il Comitato per il reperimento della sede.
2. La segreteria del Comitato
è affidata con incarico gratuito a un membro del Comitato stesso.
3. Compatibilmente con le
esigenze di bilancio, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato
può avvalersi di personale di segreteria, che in ogni caso non può
superare le due unità e che è assunto con contratto di lavoro
subordinato privato regolato dalla normativa locale.
Art. 5.
(Eleggibilità e composizione del Comitato)
1. Il Comitato è composto
da dodici membri per le comunità fino a 100.000 cittadini italiani
e da diciotto membri per quelle composte da più di 100.000 cittadini
italiani. Ai fini della determinazione del numero dei membri, la consistenza
delle comunità è quella risultante alla data del 31 dicembre
dell'anno precedente le elezioni, sulla base dell'elenco aggiornato di
cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
2. Sono eleggibili i cittadini
italiani residenti nella circoscrizione consolare e candidati in una delle
liste presentate, purchè iscritti nell'elenco aggiornato di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e in possesso
dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative.
La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una
sola lista. Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o in più
liste, il candidato non è eleggibile.
3. Le liste elettorali sono
composte in modo da garantire le pari opportunità e una efficace
rappresentazione della comunità di riferimento.
4. Non sono eleggibili i dipendenti
dello Stato italiano che prestano servizio all'estero, ivi compresi il
personale a contratto, nonchè coloro che detengono cariche istituzionali
e i loro collaboratori salariati. Non sono, altresì, eleggibili
gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di attività
scolastiche che operano nel territorio del Comitato e gli amministratori
e i legali rappresentanti dei comitati per l'assistenza che ricevono finanziamenti
pubblici.
5. Le sedute del Comitato
sono pubbliche. La pubblicità è assicurata anche mediante
pubblicazione dei resoconti sull'albo consolare e comunicazione ai mezzi
di informazione locali.
6. Il capo dell'ufficio consolare,
o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute del
Comitato, senza diritto di voto. Alle sedute del Comitato possono, altresì,
essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni in relazione
agli argomenti in esame.
7. I membri del Consiglio
generale degli italiani all'estero (CGIE), istituito dalla legge 6 novembre
1989, n. 368, e successive modificazioni, hanno diritto di partecipare,
senza diritto di voto, alle riunioni dei Comitati costituiti nei Paesi
in cui risiedono. Essi devono ricevere le convocazioni e i verbali delle
riunioni del Comitato.
Art. 6.
(Comitato dei presidenti)
1. In ogni Paese in cui esiste più
di un Comitato è istituito un Comitato dei presidenti di cui fa
parte il presidente di ciascun Comitato, ovvero un suo rappresentante membro
del Comitato medesimo. Il Comitato dei presidenti si riunisce almeno una
volta l'anno; alle riunioni sono invitati senza diritto di voto i membri
del CGIE e i parlamentari italiani residenti nella ripartizione elettorale.
Le riunioni sono convocate e presiedute dal coordinatore eletto tra i presidenti
membri del Comitato medesimo.
2. Almeno una volta l'anno
in ogni Paese è tenuta una riunione, indetta e presieduta dall'ambasciatore,
con la partecipazione dei consoli, dei membri del CGIE e dei presidenti
dei Comitati, per discutere i problemi della comunità italiana.
A tale riunione sono invitati i parlamentari italiani residenti nella ripartizione
elettorale.
3. Le spese di viaggio per
la partecipazione dei membri dei Comitati alle riunioni di cui ai commi
1 e 2 sono a carico dei bilanci dei Comitati cui ciascun membro appartiene.
4. Per l'attuazione del presente
articolo è autorizzata la spesa di 226.000 euro annui a decorrere
dal 2004.
Art. 7.
(Membri stranieri di origine italiana)
1. Oltre ai membri eletti di
cittadinanza italiana di cui all'articolo 5, possono far parte del Comitato,
per cooptazione, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non
eccedente un terzo dei componenti il Comitato eletto.
2. Al fine di cui al comma
1, le associazioni delle comunità italiane che operano nella circoscrizione
consolare da almeno cinque anni e che sono regolarmente iscritte nell'albo
dell'autorità consolare, previa verifica del Comitato, designano,
in conformità ai rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri
di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri
da cooptare.
3. Ciascun componente del
Comitato eletto può esprimere, a scrutinio segreto, un numero di
preferenze pari ad un terzo rispetto a quello dei membri da cooptare.
4. Sono eletti coloro che
riportano almeno la metà più uno dei voti del Comitato. A
tale elezione si procede successivamente alla elezione di cui all'articolo
11, comma 1.
Art. 8.
(Durata in carica e decadenza dei componenti)
1. I componenti del Comitato
restano in carica cinque anni e sono rieleggibili solo per un periodo massimo
di due mandati consecutivi.
2. Qualora l'elezione dei
componenti di un Comitato sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi
tali che la scadenza del mandato non coincide con quella della generalità
dei Comitati, la durata in carica di tali componenti non può protrarsi
oltre il limite previsto per la generalità dei Comitati.
3. Con decreto dell'autorità
consolare, su indicazione del presidente del Comitato, i membri deceduti,
dimissionari o decaduti sono sostituiti con i primi candidati non eletti
della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata ai lavori
del Comitato per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica.
È, altresì, motivo di decadenza dalla carica di membro del
Comitato il trasferimento della residenza dalla circoscrizione consolare
in cui era stato eletto.
4. Quando il numero dei membri
del Comitato si riduce a meno della metà, esso è sciolto
dall'autorità consolare, che indìce nuove elezioni da svolgere
entro sei mesi dalla data di scioglimento. L'autorità consolare
propone, altresì, lo scioglimento del Comitato quando esso rinvia
cinque sedute consecutive per mancanza del numero legale, oppure quando,
per gravi motivi o per sostanziale modifica della circoscrizione, non è
in grado di garantire un regolare espletamento delle sue funzioni. Sulla
base della proposta dell'autorità consolare, il Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, sentito
il comitato di presidenza del CGIE, dispone con decreto lo scioglimento
del Comitato.
Art. 9.
(Validità delle deliberazioni)
1. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, il Comitato adotta le proprie deliberazioni a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in carica.
Art. 10.
(Poteri e funzioni del presidente)
1. Nella prima seduta, il Comitato
elegge il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Quando
nessun candidato raggiunge tale maggioranza, nella seduta successiva è
eletto presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In
caso di parità, è eletto il candidato che ha ottenuto il
maggior numero di preferenze nell'elezione del Comitato. Tale numero è
determinato dalla somma del numero di voti riportati dalla lista a cui
apparteneva il candidato con quello delle preferenze riportate individualmente.
2. Le dimissioni del presidente
sono richieste con mozione sottoscritta da almeno un terzo dei componenti
di cui all'articolo 5, comma 1, che indica anche il nuovo candidato, da
individuare tra i componenti elettivi del Comitato. Tale mozione è
posta ai voti in apertura dei lavori della seduta successiva. Se è
approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti di cui
al citato articolo 5, comma 1, il candidato indicato nella mozione subentra
immediatamente nella carica di presidente.
3. Fatto salvo quanto previsto
dall'ordinamento locale, il presidente ha la rappresentanza legale del
Comitato. Egli convoca il Comitato almeno una volta ogni quattro mesi e
quando lo richiede per iscritto almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero
l'autorità consolare.
4. A decorrere dal rinnovo
del CGIE successivo alla data di entrata in vigore della presente legge
la carica di presidente del Comitato, eletto ai sensi della legge stessa,
è incompatibile con quella di componente del CGIE.
Art. 11.
(Poteri e funzioni dell'esecutivo)
1. Il Comitato elegge un esecutivo
composto da un numero di membri non superiore ad un quarto dei suoi componenti.
Per tale elezione, ciascun componente dispone di un numero di preferenze
non superiore a due terzi del numero di membri dell'esecutivo da eleggere.
2. Il presidente del Comitato
fa parte dell'esecutivo e lo presiede. Egli è coadiuvato dal più
votato dei membri dell'esecutivo che svolge funzioni di vice-presidente
ovvero, in caso di parità di voti, dal membro più anziano
come componente del Comitato e, tra membri di pari anzianità, dal
più anziano di età.
3. L'esecutivo istruisce le
sessioni del Comitato e opera secondo le sue direttive.
Art. 12.
(Commissioni di lavoro)
1. Il Comitato istituisce al
suo interno commissioni di lavoro, delle quali possono essere chiamati
a far parte esperti esterni, compatibilmente con le esigenze di bilancio.
2. Le commissioni di cui al
comma 1 sono presiedute da un membro del Comitato. Alle loro riunioni può
partecipare il capo dell'ufficio consolare o un suo rappresentante, appositamente
delegato.
Art. 13.
(Elettorato attivo)
1. Hanno diritto di voto per
l'elezione del Comitato i cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato
di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che
sono residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare e che
sono elettori ai sensi del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato
attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive
modificazioni.
2. L'elenco di cui al comma
1 è reso pubblico con modalità definite dal regolamento di
attuazione di cui all'articolo 26. Con lo stesso regolamento sono definiti
i termini per l'iscrizione nel predetto elenco.
Art. 14.
(Sistema elettorale)
1. I Comitati sono eletti con
voto diretto, personale e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti.
La modalità del voto è per corrispondenza.
2. L'assegnazione dei seggi
tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale,
con le modalità previste dagli articoli 21 e 22.
Art. 15.
(Indizione delle elezioni e liste elettorali)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo
23, le elezioni sono indette dal capo dell'ufficio consolare tre mesi prima
del termine di scadenza del precedente Comitato. In caso di scioglimento
anticipato, l'indizione è effettuata entro trenta giorni dall'emanazione
del decreto di scioglimento.
2. L'indizione delle elezioni
è portata a conoscenza della collettività italiana mediante
affissione all'albo consolare, circolari informative e l'uso di ogni altro
mezzo di informazione.
3. Entro i trenta giorni successivi
alla indizione delle elezioni possono essere presentate le liste dei candidati,
sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a cento per le collettività
composte da un numero di cittadini italiani fino a cinquantamila, ed a
duecento per quelle composte da un numero di cittadini italiani superiore
a cinquantamila.
4. I sottoscrittori devono
essere iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1,
della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e non possono essere candidati.
5. Le firme di elettori che
compaiono in più di una lista sono considerate nulle.
6. Per l'attuazione del comma
2 è autorizzata la spesa di 1.675.371 euro per l'anno 2003.
Art. 16.
(Comitato elettorale circoscrizionale)
1. Le liste dei candidati sono
presentate ad un apposito ufficio elettorale istituito presso gli uffici
consolari, presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante,
che le accetta nei termini e secondo le modalità prescritti dal
regolamento di cui all'articolo 26.
2. Scaduto il termine per
la presentazione delle liste, è costituito, sempre presso gli uffici
consolari, un comitato elettorale circoscrizionale presieduto dal capo
dell'ufficio o da un suo rappresentante.
3. Del comitato di cui al
comma 2 non possono far parte i candidati.
4. I membri del comitato elettorale
circoscrizionale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito
della circoscrizione, dal capo dell'ufficio consolare, su designazione
dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti
nella circoscrizione e secondo le modalità stabilite nel regolamento
di cui all'articolo 26.
5. Il comitato elettorale
circoscrizionale ha il compito di controllare la validità delle
firme e delle liste presentate, di costituire i seggi elettorali, di nominare
i presidenti dei seggi e gli scrutatori, di sovrintendere e di coadiuvare
l'attività dei seggi elettorali.
6. Le decisioni del comitato
elettorale circoscrizionale sono valide se adottate a maggioranza dei componenti;
in caso di parità, prevale il voto del presidente.
Art. 17.
(Stampa e invio del materiale elettorale)
1. Sulla base delle istruzioni
fornite dal Ministero degli affari esteri, l'ufficio consolare provvede
alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma
3 e provvede, altresì, per i casi di cui al comma 5.
2. Le schede sono di carta
consistente e comprendono, con la stessa evidenza, tutte le liste disposte
e numerate in ordine di presentazione.
3. Non oltre venti giorni
prima della data stabilita per le votazioni, l'ufficio consolare invia
agli elettori di cui all'articolo 13 il plico contenente il certificato
elettorale, la scheda e la relativa busta e una busta affrancata recante
l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì,
un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del
voto e il testo della presente legge.
4. Un plico non può
contenere i documenti elettorali di più di un elettore.
5. Gli elettori di cui al
presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni,
non hanno ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono
farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi, all'elettore che
si presenta personalmente, può rilasciare, previa annotazione su
apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo
e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo
le modalità di cui ai commi 4 e 6.
6. Una volta espresso il proprio
voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta
la scheda, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente
al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio
del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente
la data stabilita per le votazioni. Le schede e le buste che le contengono
non devono recare alcun segno di riconoscimento.
7. Sono considerate valide
ai fini dello scrutinio le buste comunque pervenute agli uffici consolari
entro le ore 24 del giorno stabilito per le votazioni.
8. I responsabili degli uffici
consolari provvedono all'incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza
del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al
comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni è redatto apposito
verbale, che è trasmesso al Ministero degli affari esteri.
9. Per l'attuazione del presente
articolo è autorizzata la spesa di 10.257.100 euro per l'anno 2003.
Art. 18.
(Espressione del voto)
1. L'elettore vota tracciando
un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o
comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore, nell'ambito
dei candidati della lista da lui votata, può esprimere un numero
di preferenze non superiore ad un terzo dei candidati da eleggere. Le preferenze
espresse in eccedenza a tale numero sono nulle.
2. Il voto è nullo
se non è espresso sull'apposita scheda o se presenta segni di riconoscimento
dell'identità dell'elettore.
3. Il voto di preferenza è
espresso mediante un segno tracciato a fianco del nome del candidato prescelto
o con l'indicazione del nome stesso.
4. L'indicazione di una o
più preferenze relative alla stessa lista vale quale votazione della
lista anche se non sia stato espresso il voto di lista.
5. Se il voto è espresso
a favore di più di una lista con l'indicazione di più preferenze
per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto medesimo
è nullo.
Art. 19.
(Costituzione dei seggi elettorali)
1. Presso ciascun ufficio consolare
è costituito un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti
nella circoscrizione consolare, con il compito di provvedere alle operazioni
di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori.
2. Il comitato elettorale
circoscrizionale, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni,
costituisce i seggi elettorali e nomina i presidenti dei seggi. Il segretario
del seggio è scelto, prima dell'insediamento, dal presidente; funge
da vicepresidente il più anziano tra gli scrutatori. Ciascun seggio
è composto, oltre che dal presidente e dal segretario, dagli scrutatori,
in numero non inferiore a quattro, e dai rappresentanti di lista.
3. Gli scrutatori sono nominati
tra gli elettori non candidati, almeno dieci giorni prima delle elezioni,
dal comitato elettorale circoscrizionale, nell'ambito delle designazioni
effettuate dai presentatori delle liste o, in mancanza, d'ufficio.
4. Quando uno scrutatore è
assente all'atto dell'insediamento del seggio, il presidente nomina scrutatore
uno degli elettori.
5. Ai presidenti dei seggi,
ai segretari e agli scrutatori spetta un'indennità stabilita con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze.
6. Per l'attuazione dei commi
1 e 5 è autorizzata, per l'anno 2003, rispettivamente la spesa di
516.457 euro e di 775.000 euro.
Art. 20.
(Operazioni di scrutinio)
1. L'assegnazione delle buste
contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura del comitato
elettorale circoscrizionale.
2. Per le modalità
delle operazioni di scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni recate dall'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
3. Per ogni caso non disciplinato
dalla presente legge o controverso, si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione
della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.
4. Il comitato elettorale
circoscrizionale procede al riesame delle schede contenenti voti contestati
e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate
a verbale nonchè le contestazioni e i reclami presentati, decide
sull'assegnazione dei voti stessi.
5. Al di fuori delle ipotesi
di cui al comma 4, il comitato elettorale circoscrizionale non può
riesaminare le schede già scrutinate dal seggio elettorale e le
schede da questo dichiarate nulle.
Art. 21.
(Ripartizione dei seggi)
1. Ciascuna lista ha diritto
a tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel
numero dei voti validi da essa riportati.
2. Per quoziente elettorale
si intende il rapporto tra i voti validi e il numero dei candidati da eleggere.
3. I seggi rimasti vacanti
sono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti.
Art. 22.
(Proclamazione degli eletti)
1. Il comitato elettorale circoscrizionale,
sulla base dei risultati dello scrutinio, procede alla proclamazione degli
eletti e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali, che è
sottoscritto da tutti i componenti del comitato stesso.
2. La comunicazione dell'avvenuta
conclusione delle operazioni di voto è data con le stesse modalità
previste dall'articolo 15, comma 2.
Art. 23.
(Comitati non elettivi. Contributi)
1. Nei Paesi in cui non è
possibile procedere all'elezione dei Comitati, con decreto del Ministro
degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo,
sono istituiti Comitati aventi gli stessi compiti e composizione di quelli
elettivi di cui all'articolo 1.
2. I membri dei Comitati di
cui al comma 1 sono nominati dall'autorità consolare, sentiti i
componenti del CGIE residenti nel Paese e le associazioni italiane operanti
nella circoscrizione.
3. L'autorità consolare
di una circoscrizione ove risiedono meno di tremila cittadini italiani
può istituire Comitati con funzioni consultive da esercitare in
conformità alle disposizioni di cui all'articolo 2. Tali Comitati
sono composti da almeno cinque e da non più di dodici esponenti
della comunità italiana, tra i quali eleggono il proprio presidente,
in conformità alla normativa relativa ai Comitati eletti.
4. Ai Comitati di cui ai commi
1 e 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6.
5. Il Ministro degli affari
esteri, su proposta dei competenti uffici consolari, finanzia i Comitati
istituiti ai sensi dei commi 1 e 3, secondo le modalità e nei limiti
previsti dall'articolo 3 per i Comitati eletti.
Art. 24.
(Soluzione delle controversie)
1. Per la soluzione delle controversie relative all'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, il Comitato interessa la Direzione generale competente del Ministero degli affari esteri la quale, entro sessanta giorni, adotta un provvedimento definitivo, sentita l'autorità consolare, il Segretario generale del CGIE e i componenti del CGIE residenti nello Stato ove opera il Comitato.
Art. 25.
(Disposizione transitoria)
1. I Comitati istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino all'indizione delle elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge stessa.
Art. 26.
(Regolamento di attuazione)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate le norme di attuazione della presente legge.
Art. 27.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 15.498.923 euro per l'anno 2003 e a 2.500.995 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede, quanto a 7.274.995 euro per l'anno 2003 e a 2.274.995 euro annui a decorrere dall'anno 2004, mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti per i medesimi anni ai sensi della legge 8 maggio 1985, n. 205, e successive modificazioni, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri; quanto a 8.223.928 euro per l'anno 2003 e a 226.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente &laqno;Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Gli stanziamenti necessari
a fare fronte agli oneri derivanti dalle elezioni per il rinnovo dei Comitati
sono determinati con la legge di approvazione del bilancio di previsione
dello Stato relativa agli esercizi finanziari cui le spese stesse si riferiscono.
3. Il Ministro dell'economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 28.
(Disposizioni abrogative)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate la legge 8 maggio 1985, n. 205, e successive modificazioni, e la legge 5 luglio 1990, n. 172.